Amministrazione di sostegno e libertà personale: la Cassazione tutela la capacità di scelta

C’è un equivoco che accompagna l’amministrazione di sostegno: l’idea che, una volta nominato un amministratore, la persona perda la libertà di scegliere. Ad esempio, di viaggiare, di donare o di fare testamento. Non è così e a ricordarcelo è l’ordinanza n. 1396 del 22 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, che affronta un tema delicatissimo: i limiti alla libertà del beneficiario.

Il caso riguardava un uomo al quale, con la nomina dell’amministratore di sostegno, erano state precluse alcune facoltà importanti: decidere di viaggiare, anche all’estero, fare testamento, effettuare donazioni. Il Tribunale aveva ritenuto opportuno porre questi limiti ma la vicenda è arrivata fino in Cassazione e qui l’orientamento è stato ribaltato.

La Corte ha affermato un principio chiaro: l’amministrazione di sostegno non è una misura di compressione della libertà personale ma uno strumento di supporto. Non si può, in un’ottica di tutela della dignità del beneficiario, imporre automaticamente limiti così incisivi alla sua libertà di circolazione o alla sua capacità di compiere atti personalissimi come testare o donare.

E’ la differenza fondamentale tra amministrazione di sostegno e interdizione.

Amministrazione di sostegno e interdizione: due strumenti diversi

L’interdizione è una misura drastica, che priva la persona della capacità di agire e, infatti, oggi i tribunali vi ricorrono sempre meno, proprio perché comporta una limitazione pesante delle libertà individuali. L’amministrazione di sostegno, invece, nasce con una filosofia opposta: proteggere senza mortificare, assistere senza sostituire, sostenere senza annullare.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno non è, per definizione, una persona incapace di intendere e di volere.
Può essere fragile, avere difficoltà cognitive, non riuscire a comprendere informazioni complesse o a valutarne tutte le conseguenze ma questo non significa che sia privo di volontà o di desideri.

E la fragilità non è soltanto psichica, può essere anche fisica. Penso a persone perfettamente lucide mentalmente ma impossibilitate a gestire da sole aspetti pratici della vita quotidiana per gravi limitazioni motorie o patologie invalidanti. Anche in questi casi l’amministratore di sostegno interviene per affiancare, non per decidere al posto loro.

La questione centrale: comprendere le conseguenze

L’ordinanza della Cassazione del 22 gennaio 2026 è importante perché sposta il focus su un punto decisivo: la capacità di comprendere le conseguenze delle proprie scelte. Non si tratta di stabilire se una persona comprenda in astratto cosa significhi “viaggiare” o “fare testamento”. La domanda è più sottile: è in grado di comprendere le conseguenze concrete di quella scelta?

Se una persona non è in grado di valutare le implicazioni di un viaggio complesso, magari all’estero, o di un atto di donazione che incide sul proprio patrimonio, allora si potrà pensare a un limite. Tuttavia, quel limite deve essere motivato, calibrato, proporzionato e, soprattutto, non può essere automatico.

Perché il testamento e la donazione sono atti personalissimi e rappresentano l’espressione più intima della volontà individuale. Privarne qualcuno in modo generalizzato significa comprimere una parte essenziale della sua identità.

Una valutazione caso per caso

La Cassazione, ancora una volta, richiama giudici e amministratori di sostegno a una responsabilità alta: valutare caso per caso. Non esistono modelli standard e non esiste una formula valida per tutti. Spetta al giudice, insieme all’amministratore di sostegno, accertare il grado di incapacità cognitiva e volitiva della persona fragile e, soprattutto, favorire l’autonoma formazione ed espressione della sua volontà.

Questo significa accompagnare la persona nella comprensione delle informazioni, spiegare, chiarire, ripetere se necessario, in poche parole significa creare le condizioni affinché la decisione sia davvero sua.

L’amministrazione di sostegno non è un recinto ma un sostegno.

Non serve a impedire un viaggio ma a valutare se quel viaggio sia sostenibile e sicuro. Non serve a vietare un testamento, ma ad assicurarsi che la volontà testamentaria sia libera, consapevole, autentica. In un tempo in cui la fragilità viene spesso confusa con incapacità, l’ordinanza n. 1396 del 2026 ricorda un principio fondamentale: la dignità personale viene prima di tutto.

La dignità passa anche dalla possibilità di scegliere come vivere, a chi lasciare i propri beni, quali esperienze fare, quali affetti privilegiare. Proteggere non significa limitare ma accompagnare.

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