Amministratore di sostegno: quando il parente è in conflitto di interesse

Con il prossimo caso concreto voglio segnalarti l’eventualità che un amministratore di sostegno, che sia parente del beneficiario, può essere in conflitto di interessi. La fattispecie riguarda un padre, subentrato dopo il decesso di sua moglie, nell’amministrazione di sostegno del figlio disabile.

Il ruolo dell’amministratore di sostegno è centrale per la cura e la tutela delle persone in situazioni di fragilità. Devo anche aggiungere che i giudici, normalmente, lo considerano un istituto preferibile prima di prendere decisioni ancora più drastiche che prevedano, ad esempio, inabilitazione o interdizione del beneficiario.

Il caso di cui voglio parlati parte dal decesso di una madre che si era sempre presa cura di suo figlio, anche nella veste di amministratore di sostegno. Il ragazzo era stato colpito da sindrome psico-organica post traumatica, a causa di un grave trauma cranico con emorragia cerebrale, e privato di autonomia nella cura dei propri interessi, in particolare nella gestione degli aspetti economici e patrimoniali. Per questo motivo era già stata disposta la misura dell’amministrazione di sostegno e nominata la madre, che aveva adempiuto al suo compito fino alla morte, a seguito della quale era necessario provvedere ad una nuova nomina. Inoltre, con la morte della madre, il figlio aveva ereditato una rilevante parte del suo patrimonio, unitamente al padre. Il Giudice tutelare ha verificato se la misura dell’amministrazione di sostegno fosse ancora adeguata per il soggetto beneficiario, arrivando alla conclusione che, solo se gli interventi di sostegno non sono idonei ad assicurare all’incapace la protezione, si può ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione.

L’interdizione o l’inabilitazione sono considerati residuali rispetto allo strumento dell’amministrazione di sostegno.

Viene, quindi, confermata per il soggetto la misura di protezione già in essere. Passando poi alla scelta del nuovo amministratore di sostegno, la legge elenca una serie di soggetti facenti parte della cerchia familiare del beneficiario tra cui poter scegliere, ma tale elencazione non vincola il giudice, il quale può designare una persona diversa. Nel caso che ci riguarda, il Giudice ha tenuto in conto le ultime volontà della madre, precedente amministratore di sostegno, che con testamento olografo, ha espresso la precisa volontà che fosse nominato un amministratore di sostegno che si occupasse della cura e della gestione dei suoi beni e soprattutto che garantisse che il figlio non “venga mai abbandonato – parcheggiato – in qualsivoglia struttura per malati mentali, disabili o similari”.

Dall’interpretazione di queste volontà, emerge che la madre non intendeva indicare il marito come amministratore di sostegno, poiché lo stesso era stato nominato erede, ma il suo nome non era stato fatto, come naturalmente poteva avvenire, per curare gli interessi e la persona del figlio. Lo stesso padre, nel corso del procedimento, ha ammesso che i rapporti padre e figlio non sono stati “idilliaci” in passato mentre dopo la morte della moglie, il figlio sembrava fidarsi maggiormente di lui. Essendo, inoltre entrambi, beneficiari del patrimonio lasciato dalla madre, si sarebbe prospettata una situazione di concorrenza dei due soggetti nell’asse ereditario e anche un possibile conflitto di interessi. Pertanto, il Giudice tutelare non ritenne opportuno che il padre rappresentasse il figlio e, tenuto conto delle particolari operazioni tecniche da compiere, designò un terzo estraneo al nucleo familiare come rappresentante dell’incapace, nella persona di un avvocato.

L’amministratore, nell’ottemperare ai desideri della madre del beneficiario che lo ha sempre curato, dovrà garantirgli un ambiente domestico autonomo, senza l’utilizzo di strutture di ricovero. A questo scopo sarà valutata l’opportunità di utilizzare la pensione del beneficiario e i suoi titoli (circa 120 mila euro) oltre che l’eredità lasciata dalla madre, per fornire allo stesso assistenza domiciliare o specializzata. L’amministratore dovrà inoltre subentrare nella posizione del beneficiario per ottenere quanto gli spetta a livello ereditario per legge e per testamento.

Contattami