Amministrazione di sostegno: chi paga la retta del beneficiario in struttura di ricovero
Uno dei compiti fondamentali a cui è chiamato l’amministratore di sostegno è quello di decidere il luogo dove il beneficiario debba vivere, nell’interesse delle sue necessità principali. Accade spesso che sia opportuno decidere per la soluzione del ricovero in struttura (casa di risposo o residenza sanitaria assistenziale). Vediamo chi è tenuto a pagare cosa.
L’amministratore di sostegno è chiamato alla sottoscrizione del contratto necessario ad instaurare un rapporto paziente-struttura accogliente del beneficiario. Questo è un compito di particolare delicatezza, in quanto comprende l’attenzione dell’amministratore nel leggere tutte le clausole contrattuali e modificarle nel caso in cui non siano tutelati gli interessi dell’assistito, ma anche nell’essere attento a tutto ciò che riguarda la tutela della privacy di quest’ultimo. Spesso, infatti, si rende necessario “proteggere” il beneficiario dall’uso improprio di fotografie scattate all’interno della struttura e, magari, utilizzate per pubblicità sui social o giornali.
La persona del beneficiario ha diritto di essere tutelato nella riservatezza anche non facendo sapere la sua situazione di difficoltà personale nel momento in cui viene ricoverato in una struttura. Anche in questo caso, l’amministratore di sostegno dovrà informare del ricovero il Giudice tutelare e farsi autorizzare dallo stesso alla sottoscrizione del contratto. Una situazione anomala potrebbe verificarsi laddove l’inserimento del beneficiario in struttura avvenga da parte di un Amministratore di sostegno non dotato dei relativi poteri. Un caso del genere si è verificato in provincia di Reggio Emilia, con la presenza di due amministratori, una, la figlia, a cui era stata affidata la cura degli aspetti sanitari della beneficiaria malata di Alzheimer, l’altro, un avvocato a cui era stato affidato l’aspetto di cura degli interessi economico-patrimoniali. In occasione di un ricovero ospedaliero dell’anziana per un disturbo fisico, si è resa necessaria la valutazione per l’inserimento in struttura a causa della malattia da cui era stata colpita. A seguito di riscontro positivo, l’avvocato, che non aveva il potere per farlo, ha acconsentito all’inserimento dell’anziana nella casa di riposo.
Un argomento molto problematico che si ricollega alla decisione del ricovero in struttura è quello degli oneri economici derivanti dal contratto di inserimento.
Le rette di ricovero comprendono, infatti, una quota sanitaria e una quota sociale. La prima è quella parte di retta che copre i servizi propriamente sanitari (terapie e interventi medici), mentre la quota sociale è quella parte di retta che riguarda il cosiddetto servizio alberghiero (vitto e alloggio). La quota sanitaria è al carico del Servizio Sanitario nazionale mente quella sociale è a carico del Comune e pro quota dell’interessato. I Comuni, cioè, stabiliscono gli importi a proprio carico e quelli dovuti all’assistito utilizzando l’indicatore Isee. Per i soggetti portatori di handicap grave e i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Asl, la legge prevede che sia posto a carico del Comune il pagamento delle rette e tale onere non potrà essere addossato ai familiari della persona assistita.