Amministrazione di sostegno: le decisioni sulla salute del beneficiario

Il caso che ti racconto questa volta riguarda la salute di un beneficiario di amministrazione di sostegno. Uno stato purtroppo grave, con encefalopatia connatale con tetraparesi ed importante oligofrenia e conseguente invalidità pari al 100%. Il contrasto sulle decisioni da prendere è stato risolto dal Giudice tutelare del Tribunale di Mantova con decreto del 6 dicembre 2018.

In presenza di dissenso del rappresentante legale, il conflitto sulle decisioni da prendere per la salute del beneficiario di amministrazione di sostegno è stato risolto dal giudice ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge n. 219/2017. Il contrasto inerisce la valutazione medica di appropriatezza e necessità attuale dell’intervento sanitario: Il giudice ha deciso di acquisire il parere di un altro medico specialista e , aderendo alle osservazioni dell’amministratore di sostegno, non ha ritenuto che ci fosse una situazione di emergenza o di urgenza tale da decidere per una nutrizione tramite sonda del paziente, stabilendo che, previo costante monitoraggio, la decisione sull’eventuale posizionamento della sonda potesse essere differita al peggioramento delle condizioni del paziente. Il giudice ha motivato la propria decisione in applicazione, bilanciando i rischi e dei benefici (anche relativi alle più generali condizioni di vita del paziente) tra la terapia proposta dai medici curanti e quella alternativa suggerita dal medico specialista, che garantisce il perdurare di migliori condizioni di vita senza che sia messa in pericolo la salute della persona. Di qui il dispositivo, che autorizza l’Amministratore di sostegno a rifiutare il trattamento medico proposto dai curanti.

Il paziente rimane un “soggetto” di cura e non un “oggetto di cura”.

La dignità in campo sanitario dell’individuo in una situazione di fragilità si fonda sul necessario riconoscimento del suo autentico valore e del suo autonomo volere. Ma se questa volontà non può essere espressa, per una sopraggiunta impossibilità di autodeterminazione, e se il paziente non ha predisposto delle disposizioni anticipate di trattamento o non ha pianificato in modo condiviso le cure, la ricostruzione della sua volontà rimane affidata al rappresentante legale/amministratore di sostegno, che dovrà assicurare il rispetto delle decisioni del paziente, sotto il potenziale vaglio del giudice tutelare. Se la valutazione del medico e del rappresentante coincidono, quanto alla appropriatezza e necessità della cura (giudizio tecnico sanitario) e alla proporzionalità e utilità della stessa in base alle concrete condizioni del paziente nel rispetto della sua dignità (giudizio personale soggettivo del paziente e/o di chi lo rappresenta), non ci sarà bisogno di adire il giudice. Se le cure sono futili e inappropriate, il medico dovrà astenersi (pena l’eccesso/accanimento terapeutico) e il paziente (o chi per lui) non potrà richiederle (sempre che non ritenga errato il giudizio tecnico espresso). Se le cure sono appropriate e sono valutate dal rappresentante legale anche proporzionate e rispettose della dignità della persona, verranno erogate senza che si profili la necessità di un preventivo controllo giudiziario. In caso di contrasto di valutazioni dovrà invece sempre intervenire il giudice: in ipotesi di disaccordo sul giudizio tecnico (di necessità ed appropriatezza), ovvero quando – pur in presenza di appropriatezza/necessità della cura – l’intervento non sia ritenuto proporzionato e rispettoso della dignità del paziente.

Laddove la volontà del paziente non sia ricostruibile, nemmeno in via presuntiva, il suo interesse verrà individuato in base ad un criterio oggettivo e, quindi, mediante una valutazione di carattere tecnico (medico) sull’utilità del trattamento rispetto a sue possibili alternative, considerate anche le ricadute sulle condizioni soggettive e di qualità di vita del paziente. Come è avvenuto nel caso deciso dal giudice mantovano. Alla ricostruzione e all’attuazione di questa volontà potrà essere utile l’apporto conoscitivo ed informativo dei parenti e dei soggetti legati al paziente da particolari vincoli.

Contattami