Amministrazione di sostegno: quando serve davvero
L’amministrazione di sostegno è un istituto utile alle persone in situazioni di fragilità, non importa se temporanea o permanente. Una della maggiori criticità si sostanzia quando viene confuso con l’interdizione. Ancora oggi, sbagliando, si usano i termini tutore e amministratore di sostegno come sinonimi.
Quindi la figura dell’amministratore di sostegno non è un tutore, non si sostituisce al beneficiario nelle decisioni e, tanto meno, può influenzarlo ma accompagnarlo. L’importanza dell’interdizione è diminuita gradualmente nel tempo, proprio nel rispetto delle esigenze di chi si trova a vivere un momento di bisogno anche temporaneo.
Non posso dimenticare, a tal proposito, una sentenza piuttosto datata del Tribunale di Busto Arsizio (12 ottobre 2011) che, a suo tempo, ha rigettato il ricorso presentato dai genitori di un ragazzo affetto da sindrome di Down. Una pronuncia che ha fatto discutere a lungo. Una pronuncia molto importante nell’ambito dell’attivazione dell’amministrazione di sostegno in previsione di future esigenze della persona incapace e riguarda tutti quei genitori che decidono di chiedere la protezione giuridica del figlio con disabilità, soprattutto per le decisioni che riguardano il suo futuro. Il Giudice tutelare si trovava investito del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di un ragazzo affetto da sindrome di Down con ritardo mentale grave. L’esame dell’interessato evidenziava che lo stesso era persona parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, in grado di comprendere solo in parte domande semplici. Viveva in famiglia e frequentava un centro diurno; al di fuori di tali contesti non viveva frequenti occasioni di contatto sociale. I genitori riferivano di farsi carico della gestione del reddito del proprio figlio e di aver presentato il ricorso principalmente in vista di non precisate future necessità (letteralmente “per il futuro”). Tuttavia, il Giudice ha ritenuto che l’attivazione dell’amministrazione di sostegno debba presupporre l’esistenza di effettivi ed attuali bisogni di protezione. Infatti, sempre secondo il magistrato, quando si ravvisi l’esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto del soggetto, assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno, non occorre una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice tutelare con decreto.
La nomina di un amministratore di sostegno, come si legge nella pronuncia in esame, non deve considerarsi affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di “incapacità”, ma piuttosto impone una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà. Pertanto, ha concluso il Giudice, la lettera e lo spirito della legge depongono per il ricorso alla misura di protezione solo quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, escludendo le domande presentate per la mera futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato rigettato con l’archiviazione del procedimento. Lo spirito della sentenza ci fa comprendere che l’amministrazione di sostegno è uno strumento utile a fornire un’opportunità di tutela a coloro che ne hanno bisogno. L’accertamento di questo bisogno passa non tanto attraverso l’esame della gravità della malattia da cui è affetto l’interessato, ma dalla valutazione dell’ambiente in cui vive, vale a dire l’insieme dei rapporti personali nel contesto sociale e familiare. Il discorso, tuttavia, non è così semplice come ci è stato presentato dal Giudice in questione: questi, respingendo il ricorso e negando questa opportunità di tutela, ha valutato con attenzione i futuri bisogni della famiglia ricorrente? Sorge il dubbio che tali bisogni possano riguardare fin da ora anche future necessità legate al destino del figlio, che potrebbero anche essere imminenti ed imprevedibili, tenuto conto dello stato d’incapacità accertato dal Giudice.
Il dubbio rimane e ci spinge a ricordare quanto sia necessario formulare una domanda per la nomina di amministratore di sostegno quanto più esaustiva e dettagliata sulla situazione del beneficiario, le sue aspirazioni e le sue esigenze, senza l’uso di formulari prestampati e, magari, rivolgendosi a persone competenti per un sostegno mirato. La domanda quindi dovrà necessariamente individuare con precisione gli attuali e concreti bisogni per i quali è necessaria l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Generalmente si tratta di provvedere alla riscossione della pensione d’invalidità, oppure all’apertura di un conto corrente intestato al beneficiario, anche nella prospettiva di accantonare delle somme per una sua futura indipendenza economica. In alcuni casi, ci possono essere delle decisioni da prendere in ordine ad attività del figlio che i genitori, come tali, non possono più legittimamente adottare: ad esempio la scelta del luogo in cui vivere, la sottoscrizione di un contratto di lavoro oltre ad altri atti giuridici formali per i quali la presenza di un amministratore di sostegno è necessaria (ad esempio l’accettazione di un’eredità o di una donazione, la divisione di beni, l’acquisto o l’alienazione di un bene di particolare valore, la definizione di un sinistro e la riscossione di somme di denaro).
Molto importante, infine, è la formulazione della domanda in merito alle esigenze future del beneficiario In questo caso, sarà opportuno individuare le future necessità che la nomina si propone di soddisfare senza limitarsi ad indicare genericamente che la nomina è richiesta “per il futuro”, come è avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Busto Arsizio. Più in generale, si tratta di illustrare nel ricorso il “progetto di vita” che i genitori stanno elaborando per il figlio e far rilevare gli atti per i quali è necessaria l’assistenza dell’amministratore di sostegno. In altri casi, si presenta l’esigenza della nomina di un amministratore di sostegno in vista di trattamenti terapeutici per i quali quest’ultimo sarà legittimato a sottoscrivere il c.d. “consenso informato”.