Amministrazione di sostegno: salvaguardare la volontà del beneficiario
Con due casi concreti di richiesta di separazione, voglio porre l’attenzione sulla salvaguardia della volontà di un beneficiario di amministrazione di sostegno. Non smetterò di ripetere che la persona non è incapace di intendere e volere e quindi va accompagnata da parte dell’amministratore di sostegno.
Un amministratore di sostegno deve salvaguardare la volontà del beneficiario, cogliere le sue esigenze e le sue aspettative ed assecondarle, laddove non siano deleterie allo stesso. Due sentenze ci fanno comprendere come è stato possibile risolvere il problema.
La prima è stata emessa dal Tribunale di Cagliari l’8/6/2010.

Una signora amministratrice di sostegno della sorella disabile chiede al Giudice Tutelare di essere autorizzata al deposito, in nome e per conto della beneficiaria, di ricorso per separazione. Il Giudice tutelare rigetta la domanda proposta, per via degli interessi coinvolti e, soprattutto, dell’aggravarsi della situazione di salute dell’interessata. Di parere opposto è il Collegio che si trova a decidere sull’opposizione avverso il provvedimento di rigetto: il Giudice esamina le dichiarazioni della sorella della beneficiaria, la ascolta in udienza, ascolta una collega di lavoro e un’amica e, soprattutto, cerca di capire quali siano le volontà dell’interessata. Emerge, grazie soprattutto all’aiuto dell’amministratrice di sostegno, che la beneficiaria da parecchi anni aveva espressamente manifestato la propria volontà di separarsi dal marito, aveva confidato all’amica di soffrire di solitudine a causa dell’assenza del coniuge per ragioni di lavoro, di non sopportare l’invadenza della suocera soprattutto nelle scelte educative del figlio. In più, era stato provato il disinteresse del marito nell’assistere la moglie nella sua malattia. Questi elementi, uniti al fatto che i coniugi vivevano separati da anni, hanno convinto il Giudice ad accogliere la ben motivata richiesta dell’amministratrice di sostegno. Ecco, l’importanza per chi assiste una persona problematica e fragile, anche se per un breve periodo, di comprendere quali siano le scelte di vita migliori per il suo futuro.
Diverso è il caso affrontato dal Tribunale di Sassari nel 2016.
Un uomo amministratore di sostegno del figlio, colpito da arresto cardiocircolatorio con gravi esiti di encelopatia, chiede al Giudice tutelare l’autorizzazione a proporre ricorso per separazione, sostenendo che la moglie si era disinteressata nel corso del tempo alle condizioni fisiche dello stesso, esprimendo il desiderio che fosse ricoverato in una struttura. I coniugi erano di per sé già separati di fatto. In questo caso, il Giudice ritiene di non dover concedere la richiesta autorizzazione, poiché il rapporto sarebbe stato ancora utile ai fini di un reciproco supporto, che poteva ancora aiutare la persona in difficoltà e, soprattutto, non vi era volontà univoca in tal senso da parte del beneficiario. Difficile, ma non impossibile, dunque, per l’amministratore di sostegno ricostruire la volontà della persona che gli è stata affidata.