Amministrazione di sostegno: annullabilità di una donazione del beneficiario

Come si gestisce l’eventualità che un beneficiario di amministrazione di sostegno faccia una donazione a qualcuno? Cosa succede se si tratta di qualcosa di prezioso? E’ il caso di un beneficiario, suo fratello amministratore di sostegno e la terza persona, che ha ricevuto i doni.

Tizio, con provvedimento del Giudice Tutelare, è stato nominato amministratore di sostegno del fratello minore Sempronio, affetto sin da piccolo, da una grave patologia neurologica che non gli consente di provvedere pienamente al compimento delle occupazioni quotidiane. Tizio, per altro, si è preoccupato di inserire il fratello in una piccola comunità. Nel corso degli anni, Sempronio ha stretto un legame particolarmente intenso con Mevia, con la quale è solito trascorrere parecchie ore della giornata.

Una sera, il beneficiario di amministrazione di sostegno, Sempronio, confida al fratello e amministratore di sostegno, Tizio, di aver regalato alla ragazza l’anello di fidanzamento della loro defunta madre.

Tizio è piuttosto preoccupato dell’accaduto in quanto, benché l’anello non abbia un grande valore, è comunque un importante ricordo di famiglia a cui entrambi i fratelli sono parecchio legati. L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto, nel nostro ordinamento, dall’art. 3 L. 9 gennaio 2004, n. 6, al fine di attribuire, ai soggetti che si trovano nell’impossibilità, anche temporanea e parziale, di occuparsi dei propri interessi, uno strumento che sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire (cfr. Cass. Civ., sent. 26/10/2011, n. 22332). Si tratta, dunque, di uno strumento finalizzato a garantire la protezione della persona del beneficiario, in relazione alle sue effettive esigenze, senza che vengano necessariamente in rilievo interessi di natura patrimoniale (cfr. Cass. Civ., sent. 26/07/2018, n. 19896). Il codice civile individua i presupposti per l’amministrazione di sostegno nell’incapacità, anche temporanea o parziale, derivata, in termini causalistici, da una menomazione fisica o psichica obiettivamente valutabile (cfr. Cass. Civ., sent. 28/02/2018, n. 4709) di provvedere

Il beneficiario conserva, per espressa previsione di legge (ex art. 409, co. 1 cod. civ.) la capacità di compiere validamente gli atti per i quali non è prevista la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Con riferimento al caso di specie, si evidenzia che Sempronio risulta beneficiario dell’amministrazione di sostegno in ragione di un infermità che pregiudica la sua capacità di attendere alle occupazioni quotidiane. Non si rileva, di contro, alcun esplicito riferimento in ordine alla limitazione della capacità di porre in essere atti di liberalità, come le donazioni. Quindi, Tizio non ha legittimazione attiva per richiedere l’annullamento dell’atto donativo. Ciò posto, occorre evidenziare che, analizzando il caso di specie, non emergono elementi idonei ad affermare che il decreto emesso dal Giudice Tutelare abbia espressamente limitato la capacità di donare del beneficiario. Inoltre, occorre comprendere se la circostanza che il medico che ha in cura Sempronio ha certificato un peggioramento delle sue condizioni, possa avere rilevanza ai fini dell’impugnazione della donazione.

In vero, secondo l’art. 407, comma 4 cod. civ., il Giudice Tutelare può, anche officiosamente, in ogni tempo, modificare il contenuto del decreto di modo da estendere, o ridurre, gli effetti interdittivi dell’amministrazione di sostegno. Di conseguenza, si ritiene che Tizio, nella qualità di amministratore di sostegno del fratello, potrà ricorrere al Giudice Tutelare chiedendo l’annullamento dell’atto di liberalità posto in essere da Sempronio, rappresentando che l’aggravamento delle sue capacità cognitive e mnemoniche abbia inciso sulla formazione della volontà di donare. Nell’ambito del medesimo ricorso, Tizio potrà sollecitare l’estensione degli effetti interdittivi dell’amministrazione anche alla capacità di testare e donare, ai sensi dell’art. 411, co. 4 cod. civ., di modo da apprestare una tutela maggiormente a largo raggio, nell’interesse anche del patrimonio dell’amministrato, sulla scorta della predetta certificazione ed indipendentemente dall’esito dell’azione di annullamento.

Io sono a disposizione per chiunque voglia saperne di più, anche con la possibilità di una video chiamata esplicativa.